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In data 21 gennaio 2016, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali emanato l’11 gennaio 2016 che prevede integrazioni e modificazioni al
Decreto del 15 luglio 1986, concernente disposizioni in materia di visite mediche di controllo dei
Lavoratori dipendenti del settore privato da parte dell’INPS.
Con il succitato Decreto - in attuazione all’art. 25 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 (recante
disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità) - il Ministero del Lavoro, di
concerto con il Ministero della Salute, dispone che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i
Lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati per i quali l’assenza è riconducibile a:
1)
patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Tali patologie devono risultare da idonea
documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, attestante la natura della
patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
2)
stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Tale invalidità deve
aver determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
Ricordiamo che le vigenti fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo disposte nei confronti dei
dipendenti del settore privato sono:
- mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 19,00.