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Decreto del 11 gennaio 2016, pubblicato su G.U. il 21 gennaio 2016, Serie
Generale n. 16
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante
«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto, in particolare, l'art. 25 con il quale si dispone che con il
decreto di cui all'art. 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei
lavoratori, vengano individuate le ipotesi di esenzione dalla
reperibilità dei lavoratori del settore privato;
Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 18 aprile 1996, 12
ottobre 2000 e 8 maggio 2008 che hanno dato attuazione all'art. 5,
comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;
Considerata la necessità di modificare e integrare la disciplina
prevista dai citati decreti ministeriali;
Sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri;
Decreta:
Art. 1
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di
reperibilità' i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di
lavoro privati, per i quali l'assenza e' etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidità' riconosciuta.
2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da
idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture
sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica
terapia salvavita da effettuare.
3 Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità,
l'invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato
una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o
superiore al 67 per cento.