7. MODULISTICA
Sono in corso di aggiornamento i modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni
introdotte e saranno pubblicati nel sito INTERNET alla sezione “modulistica on line”.
8. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 è entrato in vigore l’11 agosto 2011.
Dovranno essere riesaminate, tenendo conto delle novità introdotte e illustrate nei paragrafi
precedenti, le istanze pervenute prima di tale data e ancora in fase di istruttoria, nonché i
provvedimenti già adottati relativamente ai benefici fruiti a partire dall’11 agosto 2011.
In particolare, per quanto concerne il congedo straordinario, si dovranno riesaminare le
domande pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità nonché
quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi ex lege 104/92 (a
meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in
situazione di gravità.
Nel primo caso sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare
la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 3.1 della presente circolare.
Nel secondo caso, poiché i permessi e i congedi non possono essere riconosciuti a più di
un lavoratore (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione
di gravità, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie
all’individuazione del lavoratore dipendente che richiede entrambi i benefici.
Relativamente ai permessi ex lege 104/92, si dovranno riesaminare le domande relative a
parenti e affini di secondo o terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità per
l’assistenza a più soggetti, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già
titolare del congedo straordinario (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo
stesso soggetto disabile in situazione di gravità.
Nel primo caso sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare
la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 4 della presente circolare.
Nel secondo caso, poiché i permessi e i congedi non possono essere riconosciuti a più di
un lavoratore (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione
di gravità, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie
all’individuazione del lavoratore dipendente beneficiario di entrambi i benefici.
9. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI
È opportuno ribadire che, come evidenziato nella circolare Inps n. 155/2010, il lavoratore
decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permessi mensili qualora il datore di lavoro o l’Inps
accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello
stesso diritto (comma 7 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992).
Si evidenzia, inoltre, che il richiedente i permessi o il congedo si impegna, a comunicare entro
30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni
accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte
dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni,
ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.