Pagina 977 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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E’ opportuno richiamare, al riguardo, le previsioni dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000
secondo cui “
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute nell’art. 20, comma 2, della legge n. 102/2009
sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle
contenute nell’art. 10, n. 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge
n. 122 del 30 luglio 2010.
L’INPS, anche annualmente, provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai
lavoratori richiedenti i permessi in argomento.
10. ISTRUZIONI PROCEDURALI
Sono in corso di aggiornamento le procedure informatiche che terranno conto delle innovazioni
introdotte e le specifiche istruzioni per gli operatori sul territorio saranno comunicate tramite
gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato 1: Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011
“Attuazione dell’art.23 della legge 4
novembre 2010, n. 183 recante Delega per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi affidata al governo dall’art. 2”.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
173 del 27 luglio 2011).
Allegato 2: Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278 -
"Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause
particolari." (
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2000).