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L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il
lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.
6. REQUISITI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI E DEL
CONGEDO STRAORDINARIO
La nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo
n. 119/2011), nel ribadire l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in
situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia
del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni.
I genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto
legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità,
qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto
legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità
qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare.
Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore,
presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria
continuativa.
A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi
ex lege 104/92, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della
assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi
(prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al
congedo straordinario:
interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità
di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie
appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo
persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre
2010, p.3);
ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti
documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o
di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3
dicembre 2010, p.3).
Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto
per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte
dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza
anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della
popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale
(residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui
sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Analogamente, anche per la fruizione dei permessi per assistere un familiare disabile in
situazione di gravità, residente in comune distante oltre i 150 Km da quello di residenza del
lavoratore, sarà rilevante, ai fini della distanza da dichiarare, la dimora temporanea accertata
d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il
reperimento di tale dato, ovvero prodotta dallo stesso mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi del citato D.P.R. n. 445/2000.