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retribuzione. Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del
relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Ai sensi del successivo comma 5-quater (anch’esso introdotto dall’ art. 4 del decreto legislativo
n. 119/2011) la fruizione di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a
sei mesi, matura il diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni
di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
Il comma 5-quinquies stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai
fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti
da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
4. PERMESSI PER L’ASSISTENZA A PIÙ PERSONE DISABILI IN
SITUAZIONE DI GRAVITÀ
L’art. 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per
l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/92,
«Il
dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo
grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap
in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i
permessi per assistere più disabili in situazione di gravità.
La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è
ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un
affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della
persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI DISTANZA DALLA
RESIDENZA DELLA PERSONA DA ASSISTERE SUPERIORE A 150 KM
L’art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce un nuovo comma 3
bis all’art. 33 della legge n. 104/92.
Tale comma introduce l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere
persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale
superiore a 150 Kmrispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o
altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito
.
Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al
dipendente l’onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi
effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da
assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto
pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il
titolo di viaggio.
Sempre in riferimento all’onere della prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi
dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico,
l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea
documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.
Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di
concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008).