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Il nuovo comma 5-bis dell’ art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 estende anche al
congedo straordinario il principio del “referente unico” già introdotto dall’art. 24 della legge n.
183/2010 per i permessi ex lege 104/92.
In particolare stabilisce che il congedo straordinario di cui all’ art. 42 citato ed i permessi di cui
all’art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per
l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
Pertanto, qualora per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già
esistente un titolare di permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale
periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto
già fruitore dell’altro beneficio.
Il nuovo comma 5-bis, tuttavia, dando rilievo alla particolarità del rapporto genitoriale,
prevede specifiche disposizioni in deroga a favore dei genitori. Infatti, ai genitori, anche
adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire di
entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando
che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo
straordinario.
La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle
medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
3.3. DURATA DEL CONGEDO STRAORDINARIO
Il novellato comma 5-bis dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 precisa che
“il
congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per
ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.
Destinatario della norma in esame è la persona disabile in situazione di gravità: questi ha
diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari
individuati dalla legge.
Al riguardo si deve tener conto, altresì, che “i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni” (art. 4, comma 2, della legge 8 marzo
2000, n. 53).
Pertanto, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell’ambito massimo di due
anni nell’arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo, che utilizzati i due anni,
ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e
documentati motivi familiari”.
In tale caso il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall’altro genitore, anche, nei
casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave (es.
il secondo figlio disabile), naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi
utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari.
Si chiarisce, altresì, che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una
lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche per motivi non riguardanti il disabile in
situazione di gravità), ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti “per
gravi e documentati motivi familiari”, il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere
riconosciuto solo nel limite di otto mesi: ovviamente la differenza fino ai due anni - e cioè un
anno e quattro mesi - potrà invece essere riconosciuta all’altro genitore (purchè questi non
abbia mai fruito di congedo per motivi familiari o ne abbia beneficiato per non oltre otto mesi:
si veda al riguardo la circolare n. 64/2001).
3.4. MISURA DELLA PRESTAZIONE
Il nuovo comma 5-ter dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che il
richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un’ indennità corrispondente
all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del
trattamento.
L’indennità, pertanto, è corrispostanella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella
dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della