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criteri e modalità per la concessione del congedo straordinario.
In particolare:
3.1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Il nuovo disposto ridefinisce la platea dei destinatari del congedo straordinario recependo i
contenuti delle sentenze della Corte costituzionale intervenute sulla normativa in materia
(sentenze n. 233 del 16/6/2005, n. 158 del 18/4/2007, n. 19 del 26 /1/2009).
Il testo novellato del comma 5 dell’ art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, preso atto del
dictum
della Consulta, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla
fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti dei primi. In particolare, i beneficiari usufruiranno del congedo
straordinario, secondo il seguente ordine:
a. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
b. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di
gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente;
c. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il
coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti
da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio
ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente
ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso,
patologie invalidanti);
d. uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i
genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie
invalidanti.
Anche in tale fattispecie la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica
solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i
figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie
invalidanti).
Con riguardo al concetto di convivenza, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 6.
Si ribadisce, inoltre, quanto precisato con la circolare Inps n. 155/2010 in merito alle
espressioni “mancanti” e “patologie invalidanti”.
Per quanto concerne la “mancanza”, si precisa che essa deve essere intesa non solo come
situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto),
ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile,
continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità,
quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
In tale ipotesi il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei
provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000.
Ai fini dell’individuazione delle patologie invalidanti, invece, in assenza di un’esplicita
definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento
soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2
e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (
Regolamento recante disposizioni
di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e
cause particolari),
che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi
motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 (all. 2).
In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa
Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea
documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero
o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale.
3.2. REFERENTE UNICO