L’art. 6 apporta modifiche all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 restringendo la
platea dei lavoratori dipendenti che hanno diritto a prestare assistenza nei confronti di più
persone disabili in situazione di gravità. Introduce, inoltre, il comma 3-bis, prevedendo
l’obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona residente in
un comune situato a distanza superiore a150 Kmrispetto a quello di residenza del
lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il
raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte
dagli articoli 3, 4, e 6 del citato decreto legislativo n. 119/2011 (all. 1).
Si ricorda che, come già precisato nella circolare n. 155/2010, i soggetti con handicap grave
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, verranno individuati con il termine
“persona disabile in situazione di gravità” o, più sinteticamente, “persona con disabilità grave”.
2. PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE
L’art. 3 del decreto legislativo n. 119/2011 ridefinisce le modalità di fruizione del
prolungamento del congedo parentale.
Il previgente dettato normativo (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) prevedeva il
prolungamento, fino a tre anni del normale congedo parentale, con diritto, per tutto il periodo,
alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Il novellato art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la
possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di
gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo,
comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il
compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità
economica pari al 30% della retribuzione).
Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di
normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (msg. n. 22578 del
17.9.2007).
La novella legislativa non interviene, altresì, sul comma 1 dell’art. 42 del decreto legislativo n.
151/2001.
Ne deriva che i genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio,
continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:
i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire,
in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero
del prolungamento del congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono
beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del
congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di
permesso mensile.
Si chiarisce che i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo
parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i
tre anni.
3. CONGEDO STRAORDINARIO
L’art. 4 sostituisce il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo. n. 151/2001 ridefinendo