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3. Congedo straordinario
3.1. Soggetti aventi diritto
3.2.Referente unico
3.3. Durata del congedo straordinario
3.4.Misura della prestazione
4. Permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità
5.
Documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza
della persona da assistere superiore a 150 km
6. Requisiti oggettivi per il riconoscimento dei permessi e del
congedo straordinario
7. Modulistica
8. Ambito di applicazione
9. Accertamento delle condizioni
10. Istruzioni procedurali.
1. PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il Testo del decreto
legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, ”
Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n.
183, recante
d
elega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi”
. Il decreto legislativo è entrato in vigore l’11 agosto 2011.
Il suddetto decreto apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per
l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave.
In particolare:
l’articolo 3 modifica l’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
al fine di chiarire che il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il
compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in
alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un
periodo massimo non superiore a tre anni, comprendente i periodi di cui all’art.32 del
d.lgs.151/2001. Inoltre, si prevede che il prolungamento del congedo spetta anche se il
bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la
presenza del genitore;
l’art. 4 interviene sull’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 eliminando la
condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del
terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità”. Inoltre il medesimo
art. 4, sostituendo il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ridefinisce
la platea dei beneficiari e prevede un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai nuovi
orientamenti assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti legittimati a fruire
del congedo straordinario.
La novella stabilisce, altresì, che il congedo e i permessi di cui all’art. 33 della legge n.
104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa
persona disabile in situazione di gravità (art. 42 sopracitato, comma 5-bis).
Si chiarisce, inoltre, che l’indennità dovuta durante il periodo di congedo straordinario
deve essere calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione
(art. 42, comma 5-ter).
Nel comma successivo, la nuova disposizione normativa precisa che i soggetti i quali
fruiscono dei congedi straordinari per un periodo continuativo non superiore a sei mesi,
hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di
congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza,
però, il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (art. 42, comma 5-quater).
Infine, i periodi di congedo straordinario non rilevano ai fini della maturazione di ferie,
tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (art. 42, comma 5-quinquies).