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2.1.
REFERENTE UNICO PER L’ASSISTENZA ALLA STESSA PERSONA IN
SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE
Il riformulato articolo 33, comma 3, della legge 104/92 stabilisce che non può
essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei
giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di
disabilità grave.
Tale previsione normativa muovendo dall’intento di caratterizzare il concetto di
esclusività dell’assistenza - non piu’ previsto quale requisito essenziale dalle
nuove disposizioni in materia - interviene disponendo espressamente che i
permessi possono essere riconosciuti ad un unico lavoratore per assistere la
stessa persona.
Pertanto, fermo restando che i giorni di permesso sono previsti dalla legge nel
limite di tre per soggetto disabile, tali giornate dovranno essere fruite
esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo invece essere godute
alternativamente da più beneficiari.
Il nuovo art. 33, comma 3 della legge 104/92 prevede, inoltre, in favore dei
genitori, disposizioni specifiche che derogano alla regola del “referente unico”.
Infatti ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave, viene
riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento
alternativamente
, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.
In tali casi, pur essendo necessario un intervento permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o di relazione del soggetto con disabilità grave,
tale onere può essere sostenuto alternativamente dall’uno o dall’altro genitore,
tenuto conto del diverso ruolo che essi esercitano sul bambino, rispetto agli
altri familiari.
2.2. GENITORI CHE ASSISTONO FIGLI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ
GRAVE