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giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o
abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra
pubblica autorità.
La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica
anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si
trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti), poiché
nella norma viene utilizzata la congiunzione disgiuntiva
(“qualora
i genitori o
il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”
).
Per quanto concerne le
patologie invalidanti
, in assenza di un’esplicita
definizione di legge, sentito il Ministero della salute, ai fini dell’individuazione di
tali patologie si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto
quelle, a
carattere
permanente
, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e
3 del Decreto Interministeriale - Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto
con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari
Opportunità - n. 278 del 21 luglio 2000,
Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi
per eventi e cause particolari,
che individua le ipotesi in cui è possibile
accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n.
53 del 2000 (all. 2).
Quindi, nell’ipotesi in cui il coniuge o i genitori del soggetto in situazione di
disabilità grave siano affetti dalle patologie sopra elencate, l’assistenza potrà
essere esercitata anche da parenti o affini entro il terzo grado.
La legge n. 183/2010 interviene sull’articolo 33, comma 3, della legge 104/92
eliminando le parole “successivamente al compimento del terzo anno di età del
disabile” e a seguito di tale modifica, viene introdotta anche per
i parenti e gli
affini del minore di tre anni
in situazione di disabilità grave la possibilità di
godere dei
tre giorni di permesso mensili
. Detta possibilità riguarda anche
i genitori di un minore di tre anni in situazione di
disabilità
grave
quale
alternativa alle altre prerogative previste dal decreto legislativo 151/2001
(prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno).