Pagina 958 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

La nuova legge ha dato rilievo alla particolarità del rapporto genitoriale
dettando specifiche norme per i genitori che assistono un figlio in situazione di
disabilità grave.
In base alla nuova disciplina, in particolare,
i tre giorni di permesso mensili
possono essere fruiti anche dai genitori di un minore di tre anni in
situazione di
disabilità
grave.
Questa soluzione consegue alla lettura del combinato disposto dei riformulati
art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 e art. 42, comma 2, del decreto
legislativo n. 151/2001.
Come si è detto in precedenza, infatti, la novella ha eliminato dal testo del
previgente comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 le parole
Successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile
”.
Il suddetto inciso risulta, invece, tuttora presente nel riformulato art. 42,
comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001.
Va tenuto conto, tuttavia, del fatto che anche i genitori
di un bambino di età
inferiore a tre anni sono comunque compresi nella categoria dei parenti
legittimati in base al primo periodo del comma 3 dell’art 33 della legge 104/92.
L'esclusione del beneficio in questione – finalizzato ad alleviare la situazione di
bisogno di bambini gravemente disabili – proprio nei riguardi dei genitori,
porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra i
soggetti che
sono costituzionalmente tenuti a svolgere un ruolo primario nella loro
assistenza
e il resto dei parenti o affini.
Ne consegue che in un ottica di ragionevolezza, il diritto ai tre giorni di
permesso deve essere riconosciuto anche in favore dei genitori di bambini al
di sotto dei tre anni previsto, altresì, espressamente all’art. 42, comma 2 del
Decreto Legislativo n. 151/2001 in favore dei genitori di figli con età superiore
a tre anni.
Resta inalterato il diritto dei genitori del disabile in situazione di gravità minore
di tre anni di poter fruire, in alternativa a tale beneficio, del prolungamento
indennizzato del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti (art. 42, comma
1, decreto legislativo n. 151/2001).