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l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei
permessi.
Il comma 2 dell’art. 24 sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell’art. 42
del decreto legislativo n.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative a
tutela della maternità e della paternità), eliminando i requisiti della “continuità”
e della “esclusività” dell’assistenza quali presupposti essenziali ai fini della
concessione dei benefici per l’assistenza al figlio maggiorenne in situazione di
disabilità grave.
Il comma 3 dell’art. 24 incide sull’art. 20, comma 1, della legge n. 53/2000
eliminando anche per la generalità dei familiari e degli affini del disabile in
situazione di gravità, i requisiti della “continuità” e della “esclusività” previsti in
precedenza ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge
104/92.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in merito alle disposizioni
introdotte dal citato art. 24 della legge n. 183/2010 (all. 1).
Prima di affrontare nel merito le novità sopra descritte, si ritiene necessario
compiere una precisazione di tipo terminologico.
Come noto, a livello internazionale, è ormai diffusa l’espressione “persona con
disabilità”, utilizzata nell’ambito della Convenzione delle Nazioni unite del 13
dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con
legge 3 marzo 2009, n. 18.
Nella legge n. 104 del 1992,
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate
, è rinvenibile il termine “persona
handicappata”.
Benché questa espressione sia stata utilizzata anche nella legge 183/2010,
nella presente circolare e nelle eventuali successive note interpretative, i
soggetti con handicap grave ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92,
verranno individuati con il termine “persona disabile in situazione di gravità” o,
più sinteticamente, “ persona con disabilità grave”.
2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO