5.
Prerogative afferenti alla sede di servizio.
6.
Istruzioni procedurali e modulistica
7.
Ambito di applicazione
1. PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 – suppl. ord. n. 243/L - del 09.11.2010 è stato
pubblicato il Testo della legge n. 183 del 4 novembre 2010, recante: “
Deleghe
al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di
incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro”
(c.d.“collegato lavoro alla manovra di finanza
pubblica”).
La legge entra in vigore il 24 novembre 2010.
Nell’attesa del riordino della normativa vigente in materia di congedi,
aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti
di datori di lavoro pubblici o privati, previsto dall’art. 23 della suddetta legge,
l’art. 24
ha apportato modifiche alla disciplina in materia di permessi per
l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità.
In particolare il
comma 1 dell’art. 24:
lett. a) sostituisce il comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92, definendo
compiutamente il novero dei beneficiari dei permessi in oggetto e stabilendo
che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la
possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità in
situazione di gravità;
lett. b) interviene sul comma 5 dell’art. 33 citato, con riguardo al diritto, per
il lavoratore che assiste il familiare, di scegliere la sede di lavoro facendo
riferimento a quella più vicina al domicilio della persona da assistere, allo
scopo di garantire una più agevole assistenza del disabile.
lett. c)
aggiunge all’art. 33 medesimo il comma 7-bis che prevede la
decadenza, per il prestatore di lavoro, dal diritto ai benefici previsti
dall’articolo novellato, qualora il datore di lavoro o l’INPS accertino