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A seguito delle molte richieste pervenute, riteniamo utile ritornare sull’argomento relativo alla possibilità per i Colleghi di
richiedere alla propria Azienda la liquidazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) in busta paga, fornendo - soprattutto con
riferimento agli aspetti fiscali - qualche informazione più dettagliata.
Come noto, dal 3 aprile u.s. sono entrate in vigore le
previsioni del D.P.C.M. n° 29/2015 concernenti la possibilità, per i Lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere la
liquidazione mensile del TFR “maturando” in busta paga. Va specificato che l’importo da liquidare in busta paga equivale al TFR
(6,91% della retribuzione ordinaria) che matura nel mese di spettanza dello stipendio stesso.
Generalmente, il TFR viene liquidato (se non versato al Fondo pensione) alla cessazione del rapporto di lavoro e tassato con il
cosiddetto regime della “tassazione separata” (il TFR non si cumula con gli altri redditi percepiti nell’anno in cui viene corrisposto e
viene, quindi, tassato separatamente).
Il TFR viene tassato secondo una specifica formula di calcolo che, se consideriamo un Lavoratore bancario dell’Area professionale e
sino ai primi tre livelli dei Quadri direttivi, potrebbe aggirarsi tra il 23 e il 27%. Inoltre, il montante relativo al TFR se accantonato in
azienda viene annualmente rivalutato (per l’anno 2014 la rivalutazione si aggira intorno al 1,5%).
Il TFR confluito nel Fondo pensione, oltre a beneficiare di una tassazione ancora più vantaggiosa (aliquota pari al 15%, riducibile sino
al 9%), beneficia anche dei rendimenti della gestione finanziaria che variano a seconda della linea d’investimento scelta.
Al contrario, il TFR liquidato in busta paga non ha rivalutazione/rendimento e sconta le imposte con il regime di tassazione
ordinaria. Ciò significa che tale cifra - se accreditata in busta paga - si aggiungerebbe al reddito già percepito dal Lavoratore che,
quindi, pagherebbe le imposte in base all’aliquota più alta prevista per il reddito percepito nell’anno (IRPEF + addizionale regionale
+ addizionale comunale).
Inoltre, è opportuno rammentare che la liquidazione del TFR in busta paga, considerato che contribuisce all’aumento del reddito
lordo, determina anche l’abbattimento delle cosiddette “detrazioni” dal reddito e quelle per i familiari a carico; la diminuzione
degli importi degli “assegni familiari”; l’aumento dell’ISEE (per chi lo utilizza, ad esempio, per il pagamento delle tasse per
l’università, per gli asili nido, ecc.).
Infine, nel caso di versamento del TFR al Fondo Pensione, è utile ricordare che nei i casi di esigenze di liquidità, i Lavoratori che
abbiano aderito ad un Fondo pensione da almeno 8 anni, possono richiedere un’anticipazione del 30% della posizione
complessivamente maturata nel fondo stesso per esigenze diverse e del 75% per spese sanitarie e/o spese per
acquisto/ristrutturazione prima casa per se e i propri figli. Analoga possibilità è data anche ai Lavoratori che hanno deciso di
accantonare il TFR in azienda, in questo caso è prevista una anticipazione massima del 70% per le stesse motivazioni anzidette e per
altri causali eventualmente previste da accordi sindacali in essere nelle diverse Aziende.