Autoritā:
Cassazione civile sez. lav.
Data:
07/08/2015
n.
16592
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13507-2009 proposto da:
LORO PIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI N. 27, presso lo studio dell'avvocato
TRIFIRO' SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati CORNA ANNA MARIA, ZUCCHINALI PAOLO, SAVOINI ALBERTO giusta
delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
G.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato VALENSISE CAROLINA,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTAGOSTINO
CARLO giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 550/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO,
depositata il 30/05/2009 R.G.N. 852/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/06/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato GIVA Lorenzo per delega orale TRIFIRO1 Salvatore;
udito l'Avvocato VALENZISE Carolina;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vercelli, accogliendo la domanda proposta da G.B. nei confronti della datrice di
lavoro, soc. Loro Piana, dichiarava l'illegittimitā della sanzione disciplinare della multa
comminata alla ricorrente che, in qualitā di addetta alle vendite presso il punto vendita di
Romagnano Sesia, non si era presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la
disposizione aziendale con la quale le era stato comunicato che il punto vendita sarebbe
rimasto aperto in tale giornata (come pure l'8 dicembre 2003, il 25 aprile 2004 e il 1 maggio
2004) e che in relazione alle ore lavorate nei giorni festivi sarebbe stata corrisposta la
retribuzione normale con la maggiorazione per il lavoro straordinario.
Il Tribunale riteneva legittimo il rifiuto opposto dalla lavoratrice, in quanto la L. n. 260 del
1949 non consente al datore di lavoro di trasformare unilateralmente le festivitā in giornata
lavorativa, non potendosi applicare in via analogica la normativa sul lavoro festivo domenicale,
nč la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003 in quanto riferita al riposo domenicale e non alla
festivitā infrasettimanale.
L'appello proposto dalla soc. Loro Piana veniva respinto dalla Corte di appello di Torino,
secondo cui la L. n. 260 del 1949, art. 2 conferisce ai lavoratore il diritto di astenersi dai lavoro
nei giorni indicati dalla stessa legge, senza che possa applicarsi in via analogica la disciplina
sul lavoro domenicale. Il datore di lavoro aveva richiesto la prestazione lavorativa in una
giornata in cui non poteva esigerla, con conseguente legittimitā dei comportamento della