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Con la Sentenza n. 16592 depositata il 7 agosto 2015, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che
l’Azienda non può obbligare il proprio Dipendente a lavorare nelle festività infrasettimanali.
Nella fattispecie, la Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da un’Azienda contro il giudizio della Corte
d’Appello di Torino che aveva accolto le ragioni della Lavoratrice colpita da sanzione disciplinare comminata
dalla stessa Azienda per non essersi presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la disposizione
aziendale che richiedeva ai propri Dipendenti di prestare servizio durante l`apertura del punto vendita nelle
giornate del 8 dicembre, 31 dicembre, 6 gennaio, 25 aprile e 1 maggio.
La sanzione era stata, tra l’altro, giudicata illegittima già nel primo grado di giudizio dal Giudice del Lavoro di
Vercelli. Il Giudice di prime cure aveva sentenziato che il Datore di lavoro non poteva trasformare, in modo
unilaterale, le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose in giornata lavorativa.
La Suprema Corte ha chiarito, tra l’altro, che
“la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività
infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa possa avvenire per libera
scelta del Datore di lavoro; la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla
volontà esclusiva del Datore di lavoro né a quella del Lavoratore, ma al loro accordo.”
Infine, i Giudici della Suprema Corte hanno anche precisato che, nel caso in esame, non possono essere previste
possibili deroghe e hanno ribadito che solo per il Personale dipendente di Istituzioni sanitarie pubbliche o private
sussiste l`obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su espressa richiesta
datoriale.