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prestatrice, non qualificabile come arbitraria tutela delle proprie ragioni, ma come legittimo
esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., tanto più congruo ove si
consideri la sistematicità della violazione del diritto al riposo (la prestazione lavorativa era
stata già pretesa per l'8 dicembre e richiesta per le festività del 25 aprile e del 5 maggio).
Per la cassazione di tale sentenza la soc. Loro Piana propone ricorso affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso la G..
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si da atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla L. n. 260 del 1949, art. 2.
La società ricorrente, premesso che la questione controversa attiene al diritto del lavoratore ad
astenersi dalla prestazione lavorativa in occasione delle festività di cui all'art. 2 cit. ed al
contrapposto interesse del datore a chiedere la prestazione lavorativa per comprovate esigenze
aziendali (apertura al pubblico in coincidenza delle festività), chiede se la Corte territoriale
abbia correttamente interpretato l'art. 2 cit. nel l'affermare che il diritto ivi previsto è assoluto e
derogabile solo su espresso accordo delle parti o se invece tale previsione debba essere
interpretata come regola generale suscettibile di eccezioni derivanti da comprovate esigenze
aziendali ovvero in forza di previsioni di fonte contrattuale collettiva, pure connesse alla
esigenze aziendali tipiche del settore, per cui in tali casi, in cui la prestazione dei lavoratori è
articolata in turni di lavoro, il datore di lavoro possa esigere la prestazione lavorativa del
dipendente il cui turno coincida con la festività.
Con il secondo motivo si lamenta insufficiente motivazione in merito alla circostanza che
l'attività presso lo spaccio aziendale (di fatto un ampio negozio aperto al pubblico) era
organizzata in turni di lavoro per consentire l'apertura al pubblico tutti i giorni della settimana e
ciò "in conformità alla legislazione e al CCNL di settore" Inoltre, la sentenza non aveva
motivato sul fatto decisivo che nel settore commercio è da tempo prevista la possibilità dello
svolgimento dell'attività lavorativa in tutti i giorni della settimana, fermo un giorno di riposo.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione della disciplina contrattuale, con
specifico riferimento agli artt. 131, 132, 135, 136 e 137 CCNL del settore terziario, dai quali
sarebbe desumibile una deroga alla regola del divieto sancito dalla L. n. 260 del 1949.
Specificamente, l'art. 137 prevede che le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei
giorni festivi indicati nel precedente art. 136, devono essere compensate come lavoro
straordinario festivo; la disciplina dettata dalle parti sociali per il lavoro prestato nelle festività
lascia intendere che queste abbiano contemplato un vero e proprio diritto del datore di lavoro di
richiedere prestazioni straordinarie in coincidenza con le festività infrasettimanali, che sono
comunque considerate straordinarie. Si sostiene che dalle predette disposizioni contrattuali
emergerebbe una deroga alle previsioni legali in materia di festività (L. n. 260 del 1949, art. 2)
e specificamente emergerebbe il diritto del datore di lavoro di richiedere prestazioni
straordinarie festive.
Il quarto motivo verte sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè dell'art.
2697 cod. civ., per avere la sentenza omesso di considerare le pacifiche e non contestate
deduzioni aziendali in ordine all'organizzazione del punto vendita di Romagnano e
segnatamente alla esistenza di una turnazione di lavoro (tale da assicurare l'apertura al pubblico
per sette giorni alla settimana), alla informazione (data il 1.12.2003) a tutti gli addetti al punto
vendita e alla G. stessa quale v.s. che lo spaccio sarebbe rimasto aperto al pubblico l'8
dicembre 2003 e il 6 gennaio 2004.
Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 1460, 1175, 1375, 2094 e
2104 cod. civ.. Si chiede se, in ipotesi di eccezione "inadimptenti non est adimplendum", l'art.
1460 c.c., comma 2, imponga una valutazione del comportamento delle parti anche alla luce