Pagina 917 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

del 2015.
Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente
vengono incrementate a partire dal 2016:
Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
50% del
40%
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a
cinque volte detto trattamento minimo
50% del
20%
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei
volte detto trattamento minimo
50% del
10%
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS
Nessun
aumento
L’Istituto procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le
pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai
coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e
2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del
2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi,
la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a
decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge n. 388 del
2000.
L’allegato 1 riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti
pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati
dalla perequazione.
4. Ambito di applicazione – articolo 1, comma 2
L’articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame prevede che le disposizioni di cui al
medesimo articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo
di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici
elettivi.
Per ciò che concerne il meccanismo della perequazione dei trattamenti pensionistici, il decreto
n. 65 del 2015 fa rinvio all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed
esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come previsto dal citato articolo 34, comma 1.
Il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica deve essere effettuato sul cumulo dei
trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun
pensionato.
Con riferimento agli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, si fa presente che gli enti
erogatori degli stessi non sono tenuti alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
L’Istituto sta inviando ai soggetti erogatori dei predetti vitalizi la richiesta di comunicazione dei
codici fiscali e degli importi erogati negli anni interessati dalla perequazione. Qualora le
predette comunicazioni non dovessero arrivare in tempo utile per la determinazione dei ratei
pensionistici da corrispondere nel mese di agosto, si procederà ad una successiva
ricostituzione con eventuale recupero delle somme non dovute.
5. Abrogazione della perequazione di cui al decreto legge n. 98 del 2011 – articolo
18, comma 3
Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 65 in esame dispone che resta ferma
l’abrogazione del terzo comma dell’art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge