15 luglio 2011, n. 111.
Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 24, comma 25 del decreto legge n. 201 del
2011, aveva già abrogato il predetto terzo comma, dell’articolo 18, in base al quale “
a titolo di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai
trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione
automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo
inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l’indice di
rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella
misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato
”.
6. Ricostituzioni e arretrati – articolo 1 , comma 3
Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio.
Con riferimento alla decorrenza degli effetti economici degli importi dovuti a titolo di arretrati,
il comma 3, dell’articolo 1, del decreto n. 65 in argomento dispone che le somme arretrate –
quali dovute ai sensi della novella ora introdotta – siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto
2015.
Le somme arretrate per effetto della sentenza in esame, devono essere assoggettate ad
I.R.P.E.F. con il regime della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a
tassazione ordinaria.
Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di
ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.
Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della
lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà
effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.
Il Direttore Generale
Cioffi