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a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni
di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi.
Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini
della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.
3.2. Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014 – articolo 1, comma 1,
n. 2
Il già citato comma 25 bis stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati
superiori a tre volte il trattamento minimo e inferiori a sei volte tale limite, gli effetti che la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall’anno 2014.
In particolare, l’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la
base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene
riconosciuto in misura pari:
al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e
2015;
al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.
Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà
attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella
seguente misura:
Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
20% del
40%
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a
cinque volte detto trattamento minimo
20% del
20%
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei
volte detto trattamento minimo
20% del
10%
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS
Nessun
aumento
Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la
percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.
Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali
applicare le percentuali di perequazione previste dall’articolo 1, comma 483, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i
primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre