1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio
2015, n. 65, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Con la presente Circolare si forniscono le istruzioni applicative dell’articolo 1 del citato decreto-
legge n. 65 del 2015, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.
2. Finalità
La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015),
ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)
, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in
cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella
misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS.
Com’è noto, l’art. 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 stabiliva che, per gli
anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica era riconosciuta esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura
del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS
e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di
rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.
Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1,
del decreto legge n. 65 del 2015 novella il predetto comma 25, dell’articolo 24, del decreto-
legge n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.
3. Perequazione: disciplina e modalità previste dal decreto legge n. 65 del 2015
3.1. Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013 – articolo 1, comma 1, n. 1
Il nuovo comma 25 stabilisce, in particolare, che la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni
di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore