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2.3.
– Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto tale onere, avendo omesso di
specificare quale tra i fatti principali o secondari non sia stato considerato dal giudice di
merito, risolvendosi la censura essenzialmente nell’addebitare alla Corte di non aver
valutato la documentazione esibita dalle parti nel secondo grado del giudizio –
documentazione di cui peraltro non viene indicato né il contenuto né i tempi e i luoghi della
sua
produzione,
con
evidente
violazione
del
principio
di
autosufficienza del ricorso per cassazione -; nonché di aver ritenuto provate circostanze di
fatto che, invece, non erano state trovate, senza peraltro, anche in tal
caso, riportare integralmente le deposizioni testimoniali che non sarebbero state
esattamente interpretate e senza specificare dove sarebbero rinvenibili i verbali in
cui le dette deposizioni sarebbero state trascritte. Infine, introduce questioni nuove, che
non risultano affrontate nella sentenza di merito e rispetto alle quali il ricorrente
non fornisce indicazioni sul modo ed il tempo in cui esse sarebbero state introdotte nelle
pregresse fasi del giudizio di merito. Ciò vale per la mancata affissione del
codice di disciplinare e per la recidiva, che secondo il suo assunto non avrebbe potuto
esser utilizzata dal giudice di merito in quanto i fatti, relativi all’anno 2009,
sarebbero stati archiviati e gli altri, risalenti al 2003, non potevano certo valere ai fini di
determinare il licenziamento. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è sufficiente rilevare
che il giudice del merito ne ha tenuto conto ai soli fini della globale valutazione, anche
sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici
episodi addebitati, non già come fatto costitutivo del diritto di recesso, con la conseguente
irrilevanza dell’asserita archiviazione (Cass., 19 dicembre 2006, n. 27104; Cass., 20
ottobre 2009, n. 22162; Cass., 27 marzo 2009, n. 7523; Cass., 19 gennaio 2011, n. 1145).
2.4.
– In definitiva, così impostato, il motivo del ricorso si risolve in un’inammissibile
istanza di revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle conclusioni
raggiunte dal Giudice di merito cui non può imputarsi d’avere omesso l’esplicita
confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di
giudizio ritenuti non significativi, giacché soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione
che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle tra le
prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole
idonee e sufficienti a giustificarlo (cfr. tra le tante, Cass., 25 maggio 2006, n. 12446; Cass.
30 marzo 2000 n. 3904; Cass. 6 ottobre 1999 n. 11121).
2.5.
– Non sussiste pertanto il denunciato vizio di motivazione il quale, anche nella
giurisprudenza precedente all’intervento delle sezioni unite citato, deve emergere
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza
impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile
traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia,
prospettate dalle parti rilevabili, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera
divergenza tra valore e significato attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da
lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dalla
ricorrente e, in genere, dalle parti per tutte, Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24148;
Cass., ord. 7 gennaio 2014, n. 91).
3.
– Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza per “violazione e falsa
applicazione dell’art. 2119 c. c., dell’art. 1 legge n. 604/1966, dell’art. 1455 c. c., dell’art.
2697 c. c. e dell’art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970 in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 3) c.p.c. sotto il profilo della mancata proporzionalità tra il comportamento
addebitato al lavoratore e il licenziamento comminatogli. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 2119 c.c., dell’art. 1 legge n. 604/1966, degli artt. 9) e 10) sez. IV, titolo VII del C.
C. N. L. dei metalmeccanici e dell’art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970 in relazione
all’art. 360, comma primo, n. 3) sotto il profilo dell’erronea, incongrua e immotiva
applicazione della sanzione del licenziamento comminato al lavoratore”.