3.1.
– Il motivo è improcedibile con riferimento alla dedotta violazione delle norme del
C.C.N.L. dei metalmeccanici, ai sensi dell’art. 369, comma 2°, n. 4 c.p.c. in difetto della
produzione, unitamente al ricorso per cassazione, del contratto collettivo, oltre che di ogni
precisa indicazione circa il tempo e il luogo della sua produzione nelle pregresse fasi del
giudizio e l’attuale sua collocazione nel fascicolo del giudizio di cassazione.
Quanto al giudizio di proporzionalità, esso è stato condotto dal giudice del merito con
rigore, valutando tutti gli elementi di fatto raccolti e complessivamente considerati dai quali
ha tratto un giudizio, da un lato, di gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla
portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati
commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, di proporzionalità fra tali fatti e la
sanzione inflitta, per giungere al convincimento che le lesione dell’elemento fiduciario, su
cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, era tale, in concreto, da giustificare la
massima sanzione disciplinare.
4.
– In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e 4000 per compensi
professionali, oltre oneri accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1,
quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso
art. 13.