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minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Come già
anticipato, in tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in
famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
2) Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il
figlio venga affidato in via esclusiva all’altro genitore, o adottato solo dall’altro genitore, il
primo decade dal diritto all’assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare
una nuova domanda entro i 90 giorni dall’emanazione del provvedimento giudiziario di affido o
di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello
di emanazione del citato provvedimento.
3) Nel caso di provvedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale
del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda
entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso,
l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del
provvedimento giudiziario.
4) Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola,
la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione
del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal
giudice tutelare (ai sensi dell’art. 4 della legge 184/1983 cit.). In tale caso l’assegno spetta a
decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del
provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).
5) In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può
presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa.
L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà
secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova
domanda.
6) In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a
favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all’Istituto gli
elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte,
entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno
decorre dal mese di presentazione della domanda.
5.1 Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015)
In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le
nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in
vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda
decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti
preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile
per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta
fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente,
ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di
presentazione della domanda.
Ai fini del computo del termine di 90 giorni si riporta quanto previsto dall’art. 2963 del Cod.
Civ.: il termine si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il
termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in
giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.