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6. Pagamento dell’assegno
L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda
del valore dell’ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la
domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni
contenute ai precedenti paragrafi 5 e 5.1), il primo pagamento comprende l’importo delle
mensilità sino a quel momento maturate.
Esempio 1: bambino nato il 31 agosto 2015 – domanda presentata ad ottobre 2015 – il primo
pagamento – che, nell’esempio, è effettuato a novembre 2015 - comprende le rate di agosto,
settembre ed ottobre 2015.
Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre
2019) - ISEE inferiore a 7.000 euro - assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad
160 euro) – domanda presentata nei termini - l’assegno, in presenza dei requisiti di legge, e
con ISEE costante, è pagato per tre mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016), per 12
mensilità nel 2017, per 12 mensilità nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a
settembre 2019).
L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla
legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a
seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di
decadenza indicate all’art. 5 del D.P.C.M. e specificate al successivo paragrafo 7 nonché per la
perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda
di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato nei termini
indicati al precedente paragrafo 5. In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo
richiedente. L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio
adottato.
7. Cause di decadenza
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva
conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
decesso del figlio;
revoca dell’adozione;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
affidamento del minore a terzi.
L’erogazione dell’assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge
(indicati al precedente paragrafo 3) o di provvedimento negativo del giudice che determina il
venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25 co. 7, legge 184/1983 citato.
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30
giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Considerato che i flussi di
pagamento sono automatizzati, è opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile al
fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da
parte dell’Istituto.
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione