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L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con
ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a
decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito
dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al
compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del
minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di
nascita/ingresso in famiglia.
Esempio 1: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio
2019) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre
2018 – se la domanda è presentata nei termini (cioè entro 90 giorni dalla nascita), l’assegno è
corrisposto per tutti i 36 mesi.
Esempio 2: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio
2019) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre
2018 – se la domanda è presentata oltre i termini di legge (cioè oltre 90 giorni dalla nascita,
es. 20 luglio 2016), l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed è quindi
corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018 (per 30 mensilità). Quindi, nell’esempio, la
tardività della domanda ha comportato la perdita del beneficio per 6 mensilità (da gennaio
2016 a giugno 2016).
In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva
prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, l’assegno è riconosciuto per un
periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Qualora il minore venga affidato temporaneamente a terzi, l’assegno decorre dalla data del
provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento del servizio
sociale reso esecutivo dal giudice tutelare (cfr. art. 4 della richiamata legge 184/1983).
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni di cui all’art. 4 del
D.P.C.M. (successivo paragrafo 5), l’assegno decorre dal mese di presentazione della
domanda.
5. Termini di presentazione della domanda
Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per
ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.
Si ribadisce che, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente è
tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica, come già indicato al paragrafo
2 della presente circolare.
Il D.P.C.M. individua i casi in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo
stesso minore (art. 5 D.P.C.M.). Si specificano di seguito i soggetti legittimati a presentare la
domanda di assegno, le ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda riferita allo
stesso minore ed i relativi termini. Rimane fermo che nei seguenti casi l’assegno sarà erogato
al nuovo richiedente nei limiti del periodo residuo.
1) Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere
presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del