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soluzione di continuità.
Esempio 2: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno con
D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 – presentazione della
nuova DSU il 20 marzo 2016: il pagamento mensile dell’assegno è sospeso per i mesi di
febbraio e marzo 2016. Ad aprile 2016, se il requisito dell’ISEE si è mantenuto entro la soglia
di 25.000 euro, riprende il pagamento dell’assegno con accredito anche delle mensilità sospese
(febbraio e marzo 2016).
3. Requisiti del soggetto richiedente
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in
possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino
di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni -
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono
equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione
sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
residenza in Italia;
convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed
avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in
cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può
essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (art. 4,
comma 5, del D.P.C.M.). I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore
minorenne o incapace.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può
essere presentata dall’affidatario (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. in esame). Si precisa che
l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia
oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato
temporaneamente.
4. Misura e decorrenza dell’assegno
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo
familiare indicato al precedente paragrafo 2.
In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:
960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia
superiore a 25.000 euro annui;
1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia
superiore a 7.000 euro annui.