minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni
che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 co. 6 della legge 184/1983
”. Tale
interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma che è quella di dare
sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere
anche di molto la sentenza definitiva di adozione).
Il beneficio quindi è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre
2017. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è
divenuta definitiva.
L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 22 citato.
In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia
entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015,
l’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di
presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in
corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Per espressa previsione del DPCM citato, qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-
2017 sia collocato temporaneamente presso un‘altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge
184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al
periodo di durata dell’affidamento.
2. Indicatore ISEE
Ai fini del beneficio in oggetto, il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare
del genitore richiedente ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”. Si precisa al riguardo che il
nucleo familiare è definito dall’articolo 3 del Decreto stesso.
Invece, qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell’ISEE è
calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. Si rammenta
che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva
la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.
Per poter richiedere l’assegno di cui alla presente circolare è necessario preliminarmente
presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole
introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. E’ necessario altresì che nel nucleo familiare
indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo.
Pertanto, per la domanda di assegno di cui alla presente circolare non possono essere
utilizzate le D.S.U. presentate nel 2014.
Si precisa, comunque, che, in base alla vigente normativa dell’ISEE sopra citata, il termine di
validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua
presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma
occorre presentarne un’altra. Ne consegue che, in caso di mancata presentazione di una nuova
D.S.U., il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.
Esempio 1: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno con
D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 – presentazione della
nuova D.S.U. dal 15 al 31 gennaio 2016: il pagamento mensile dell’assegno, qualora il
requisito dell’ISEE si mantenga entro la soglia di 25.000 euro, prosegue a febbraio 2016 senza