prevede un assegno, c.d. bonus bebè,
al fine di incentivare la natalità e
contribuire alle spese per il suo sostegno. Si forniscono le prime istruzioni sui
requisiti e sulla presentazione della domanda.
Premessa
1. Ambito di applicazione
2. Indicatore ISEE
3. Requisiti del soggetto richiedente
4. Misura e decorrenza dell’assegno
5. Termini di presentazione della domanda
5.1. Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015)
6. Pagamento dell’assegno
7. Cause di decadenza
8. Istruzioni per la compilazione della domanda telematica
9. Gestione della domande
10. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
11. Aspetti fiscali
12. Istruzioni contabili
Premessa
Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1 della
legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha
previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un
assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di
vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di
Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al
riformato articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, di cui al Decreto Legislativo n.286/1998
e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un
valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un
ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.
L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda. In base alla Legge di stabilità per
il 2015 sopra citata, l’Istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande di
assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del citato
articolo 1 della legge di stabilità, per consentire ai Ministeri vigilanti di poter rideterminare la
misura dell’assegno stesso qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo articolo.
Il comma 126 demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione
delle disposizioni attuative dell’assegno in oggetto. Con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 2015 (di seguito D.P.C.M.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del
10 aprile 2015 sono state emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del beneficio in
oggetto.
1. Ambito di applicazione
L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il
1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre
anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Su indicazione del Ministero vigilante “l’
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione
” di
cui al comma 125 dell’art. 1 della legge di stabilità 190/2014 va inteso come “
ingresso del