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conseguenti differenze retributive connesse all’anzianita’ man mano maturata durante i vari rapporti a
termine, dunque in costanza di questi. Avverso tale decisione proponeva appello la (OMISSIS); la Corte
di appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari – respingeva il gravame della lavoratrice. Riteneva la
Corte territoriale che non potessero essere riconosciute le maggiorazioni retributive e contributive
derivanti dall’anzianita’ lavorativa per tutti i periodi dei contratti a termine effettivamente lavorati al pari
di quelli non lavorati in ragione della onnicomprensivita’ dell’indennita’ della Legge n. 183 del 2010, ex
articolo 32 che esclude qualunque altra possibilita’ di risarcimento o di danni risarcibili con riferimento al
periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del giudice che abbia ordinato la
ricostituzione del rapporto.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso (OMISSIS) affidato a due motivi poi ulteriormente
illustrati con memoria ex articolo 380 c.p.c..
(OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. resistono con controricorso egualmente illustrato da memoria.
Le societa’ controricorrenti hanno depositato note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva preliminarmente che non e’ di ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata
presenza, alla odierna udienza, del rappresentante della Procura generale presso questa Corte.
Invero, l’articolo 70 c.p.c., comma 2, quale risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge 21
giugno 2013, n. 69, articolo 75 convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede
che il pubblico ministero “deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti
dalla legge”. A sua volta, il Regio Decreto 10 gennaio 1941, n. 12, articolo 76 come sostituito dal citato
Decreto Legge n. 69, articolo 81, al comma 1 dispone che:
“il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in tutte le udienze penali; b)
in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici
della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all’articolo
376 c.p.p., comma 1, primo periodo “. L’articolo 376 c.p.c., comma 1 stabilisce che: “Il primo presidente,
tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione che
verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di consiglio”.
Infine, il gia’ citato Decreto Legge n. 69 del 2013, articolo 75 quale risultante dalla Legge di conversione
n. 98 del 2013, dopo aver disposto, al comma 1, la sostituzione dell’articolo 70 c.p.c., comma 2, e la
modificazione dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2 e articolo 390 c.p.c., comma 1, per adeguare la
disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della partecipazione del pubblico ministero alle
udienze che si tengono dinanzi alla sezione di cui all’articolo 376, comma 1, al comma 2 ha stabilito che:
“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei
quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e cioe’ a
far data dal 22 agosto 2013. Il Collegio, a tal fine, rileva che l’esplicito riferimento contenuto, sia nel
Regio Decreto n. 12 del 1941, articolo 76, comma 1, lettera b), (come modificato dal Decreto Legge n. 69
del 2013, articolo 81), sia nell’articolo 75, comma 2, citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta
sezione (e cioe’ quella di cui all’articolo 376 c.p.c., comma 1), consenta di ritenere, non solo che la detta
sezione e’ abilitata a tenere, oltre alle adunanze camerali, anche udienze pubbliche, ma anche che alle
udienze che si tengono presso la stessa sezione non e’ piu’ obbligatoria la partecipazione del pubblico
ministero. Rimane impregiudicata, ovviamente, la facolta’ dell’ufficio del pubblico ministero di
intervenire ai sensi dell’articolo 70 c.p.c., comma 3, e cioe’ ove ravvisi un pubblico interesse (cfr. in tal
senso Cass. 17 marzo 2014, n. 6152; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1089; Cass. 8 aprile 2014, n. 8243).
Nel caso di specie, il decreto di fissazione dell’udienza odierna e’ stato emesso in data successiva al 22
agosto 2013, sicche’ deve concludersi che l’udienza pubblica ben puo’ essere tenuta senza la
partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio,
al quale pure copia integrale del ruolo di udienza e’ stata trasmessa, ravvisato un interesse pubblico che
giustificasse la propria partecipazione ai sensi dell’articolo 70 c.p.c., comma 3.