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N. 262/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8794-2013 proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS) SPA ((OMISSIS)), in persona dell’Amministratore Delegato e da (OMISSIS) S.P.A.
((OMISSIS)), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliate in
(OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) che le rappresentato e difendono
giusta mandati a margine della prima e della seconda pagina del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 332/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA
di SASSARI – del 10/10/2012, depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott.
CATERINA MAROTTA;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensori della ricorrente che si
riportano ai motivi.
uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensori delle controricorrenti
che si riportano ai motivi e depositano, dopo la discussione, note di udienza al cui deposito i difensori
della ricorrente si oppongono.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Tempio, in parziale accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di
(OMISSIS) S.p.A. e di (OMISSIS) S.p.A. (cui medio tempore era stato ceduto il ramo di azienda
comprendente tutte le attivita’ connesse al volo), accertava la nullita’ del termine apposto ai contratti
stipulati dalla ricorrente con (OMISSIS) dal 2000 al 2008 e dichiarava la sussistenza tra le parti di un
rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto condannando dette societa’ al pagamento di sette
mensilita’ globali di fatto. Escludeva la sussistenza del diritto alle retribuzioni per i periodi non lavorati e
non si pronunciava sulla domanda diretta ad ottenere la ricostruzione della carriera ed il pagamento delle