attinenti a categorie concettuali non omogenee. Diversità di cui il legislatore mostra di essere
consapevole laddove, nel dettare la disciplina fiscale (art. 14-quater del medesimo decreto) utilizza
il concetto di conto individuale del dipendente e mostra di aver ben presente la sua funzione tutta
interna alla gestione del fondo.
44. Una specifica disciplina transitoria per le forme preesistenti a ripartizione viene poi prevista
nelle norme finali (commi 8 bis, ter, quater dell'art. 18) con le quali il legislatore si è preoccupato di
prevedere specifici correttivi idonei a contenere gli effetti negativi che i nuovi principi avrebbero
potuto determinare sull'equilibrio gestionale dei fondi a ripartizione. Anche da ciò si desume che se
invece nel sancire il principio della portabilità non ha operato differenziazioni e se la disciplina
transitoria non solo non include l'art. 10, ma non prevede correttivi o una disciplina speciale
differenziata sul riscatto e la portabilità dei fondi a ripartizione preesistenti ciò vuoi dire che il
legislatore ha voluto enunciare la portabilità come principio generale al quale avrebbero dovuto
adeguarsi tutti i fondi, quali che fossero le loro caratteristiche strutturali e quale che fosse l'epoca
della loro costituzione.
45. Anche l'argomento di ordine sistematico non è convincente. Si assume l'impossibilità tecnica di
enucleare posizioni individuali nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva per una sorta
di incompatibilità ontologica tra principio di portabilità e fondi a ripartizione. In queste ipotesi vi è
indubbiamente una difficoltà di enucleazione della posizione previdenziale individuale, ma non può
parlarsi di impossibilità o di incompatibilità. L'operazione, come si è messo in rilievo in precedenti
decisioni di questa Corte pienamente condivisibili (in particolare Cass. 7161 del 2013), è
tecnicamente possibile con l'applicazione di regole e metodi delle specializzazioni matematiche che
si occupano dei problemi del settore assicurativo - previdenziale. La posizione previdenziale, anche
se non determinata, è determinabile.
46. A volte, l'operazione non è neanche complessa, come del resto nel caso in esame in cui il
ricorrente ha delimitato la richiesta di trasferimento alla somma dei contributi versati ed in cui il
fondo ha già riconosciuto e restituito una parte della posizione individuale costituita dai contributi
versati dal lavoratore.
47. Un ulteriore argomento, sviluppato nelle difese del fondo, per sostenere la tesi della
inapplicabilità dell'art. 10 ai fondi preesistenti fa perno sulla disciplina del 2005. È pacifico che tale
disciplina non si applichi “ratione temporis” alla controversia in esame, ma si sostiene che il
legislatore del 2005 dettando una disciplina transitoria per i fondi preesistenti al '92, abbia in
qualche modo dato atto che la normativa previgente non si applicava a quei fondi.
48. Anche questo argomento non è convincente. L'art. 20 del d.lgs. 252/2005 dispone che, fino
all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal secondo comma, alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.
421 non si applicano gli art. 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Il comma successivo prevede che le
forme pensionistiche di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto
secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti ministeriali del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il decreto ministeriale sul tema è stato poi emanato (d.m. 10 maggio
2007, n. 62) ed ha previsto che gli statuti devono adeguarsi alle regole dettate dal decreto legislativo
(anche in tema di potabilità), ma che la COVIP “può” consentire ai fondi deroghe in funzione di
esigenze relative all'equilibrio tecnico del fondo.
49. Da tutto ciò non si evince che una disciplina transitoria è stata dettata in questa occasione perché
solo con il decreto legislativo del 2005 la portabilità divenne operativa per i fondi preesistenti al '92.
Il legislatore può essere intervenuto ritenendo che la mancanza di una disciplina transitoria nel
sistema del 1993 avesse creato problemi che a suo tempo non erano stati messi in conto, o per la
consapevolezza di aver dilatato l'area della portabilità, e quindi i problemi connessi, passando dalle
circoscritte ipotesi della portabilità occasionata al ben più vasto ambito della portabilità volontaria.
50. Al contrario, questa nuova disciplina (che non prevede esenzioni in relazione alla struttura del
fondo, ma si limita a dare facoltà alla COVIT di consentire deroghe molto circoscritte, solo qualora
siano dimostrati problemi di tenuta di equilibrio tecnico del fondo), comprova ulteriormente