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a capitalizzazione individuale.
33. Diversa la posizione espressa da altre decisioni. Cass. 19 dicembre 2007, n. 26804 operò una
duplice affermazione. Richiamando precedenti sentenze che però si erano occupate di fondi a
capitalizzazione preesistenti, affermò che la posizione individuale dell'iscritto al fondo comprende
tanto i contributi versati dal lavoratore, che quelli corrisposti dal datore di lavoro e che l'art. 10
operava anche con riferimento ai contributi versati prima dell'entrata in vigore della legge. Con un
secondo passaggio, che è quello di maggior interesse in questa sede, ha poi esteso il principio
dell'applicazione immediata dell'art. 10 all'intera posizione individuale, anche al caso in cui la
dotazione del fondo pensioni non sia suddivisa in conti individuali.
34. Questo principio di diritto è stato ribadito e sviluppato da Cass. 21 marzo 2013, n. 7161, che
tenendo conto delle motivazioni delle sentenze di contrario avviso, ha affermato che l'esclusione
dalla previsione dell'art. 10 d. lgs. 124 del 1992 non poteva condividersi per la mancanza di una
disciplina apposita per i fondi a prestazione definita nonostante i fondi preesistenti fossero in larga
misura proprio di quel tipo ed inoltre perché l'argomento che fa leva sul dato testuale del
riferimento alla posizione individuale non consente di escludere i fondi a ripartizione posto che
anche nell'ambito di questo tipo di fondi è enucleabile e quantificabile una posizione individuale
secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e dalla matematica attuariale. Nel
medesimo senso si sono pronunciate Cass. 10 ottobre 2013, n. 23070, Cass. 17 ottobre 2013, n.
26614 e Cass. 9 dicembre 2013, n. 27438.
35. Questo secondo orientamento è quello da condividere, per le seguenti ragioni.
36. È fuori discussione che larga parte dei fondi preesistenti alla riforma fosse a ripartizione o a
capitalizzazione collettiva. Di conseguenza quando il legislatore intervenne nel 1992-93,
introducendo il principio della portabilità in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione ai
fondi, aveva presente che la nuova disciplina avrebbe impattato per lungo tempo ed in larga
maggioranza su questo tipo di fondi. Pur necessariamente consapevole di ciò, non li escluse
dall'immediata applicazione della nuova disciplina sulla riscattabilità e portabilità, né operò
distinzioni di sorta tra forme di previdenza complementare nel dettare la relativa normativa.
37. L'art. 10 del d.lgs. 124 del 1993, infatti, fa riferimento ai concetti omnicomprensivi di “forma
pensionistica complementare” e di “fondi pensioni” senza operare distinzione alcuna.
38. La distinzione che il legislatore non ha formulato è stata introdotta in alcune sentenze basandosi
sul dato che la lett. c), nel prevedere la possibilità di riscatto, usa l'espressione "riscatto della
posizione individuale". Si è ritenuto che nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva
manchi una posizione individuale e che pertanto il riscatto sia possibile solo nei fondi a
capitalizzazione individuale. Il concetto, con ulteriore passaggio, è stato poi esteso anche alle
ipotesi del trasferimento da un fondo ad un altro previste dalle lett. a) e b).
39. In alcune declinazioni di questa tesi si aggiunge un'argomentazione di ordine sistematico,
assumendo che nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva sarebbe impossibile enucleare
una posizione individuale, vi sarebbe incompatibilità ontologica tra portabilità e sistemi a
ripartizione o capitalizzazione collettiva.
40. Entrambe le argomentazioni non sono condivisibili.
41. L'argomento letterale confonde il concetto di “posizione previdenziale individuale” con quello
di “conto individuale”. La “posizione previdenziale” individuale, come ha ben spiegato Cass.
17567/2002 è "ciò che risulta dai finanziamenti indicati nel precedente art. 8 del medesimo decreto
legislativo, e cioè sia del lavoratore che del datore di lavoro". Essa rappresenta il valore che, tenuto
conto delle caratteristiche e della specifica disciplina di ciascuna forma pensionistica, il singolo
iscritto ha maturato nel programma previdenziale, valore che è determinabile in relazione alla
durata del periodo di iscrizione dell'interessato e dell'apporto contributivo.
42. Il “conto” individuale è invece concetto attinente alla modalità di gestione del patrimonio del
fondo. È una tecnica, tra le varie possibili, per la raccolta, contabilizzazione e gestione delle risorse
del fondo.
43. Si tratta pertanto non solo di forme lessicali diverse (posizione, conto), ma di concetti distinti,