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l'insussistenza di un'impossibilità tecnica di garantire la portabilità nell'ambito dei fondi preesistenti
e l'insussistenza di una incompatibilità sistemica tra portabilità e fondi a ripartizione o a
capitalizzazione collettiva.
51. In conclusione, tutti gli argomenti addotti per sostenere l'inapplicabilità della disciplina sulla
portabilità ai fondi preesistenti a capitalizzazione collettiva o a ripartizione non appaiono
convincenti: le espressioni utilizzate, generali e prive di elementi che possano fondare
differenziazioni di trattamento, indicano la volontà legislativa di riconoscere la portabilità con
riferimento a tutti i fondi, nuovi e preesistenti, quali che siano i meccanismi di gestione. E ciò, pur
avendo il legislatore ben presente la variegata morfologia e la sussistenza di elementi di diversità,
che rendono a volte (non nel caso in esame) più complessa l'operazione di trasferimento quando il
fondo non sia a capitalizzazione individuale, ma sia a ripartizione o a capitalizzazione collettiva.
52. La scelta si spiega probabilmente con il fatto che il legislatore considera la portabilità come uno
degli strumenti fondamentali per garantire il perseguimento di "più elevati livelli di copertura
previdenziale", che costituisce il principio guida della legge delega in materia di previdenza
complementare (art. 3, lett. v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ribadito nel decreto legislativo di
attuazione (d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124).
53. Si spiega, inoltre, con la consapevolezza, maturata negli anni novanta, della crescente mobilità
occupazionale che caratterizza il mercato del lavoro e di conseguenza con la necessità di
predisporre strumenti per consentire ai lavoratori, esposti al frammentarsi della vita lavorativa, di
non subire, o quanto meno attenuare i contraccolpi sul versante previdenziale.
54. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio
alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che deciderà applicando il seguente principio
di diritto: "L'art. 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della legge 23 ottobre 1992, n.
421) si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all'entrata in vigore della legge delega (15
novembre 1992), quali che siano le loro caratteristiche strutturali e quindi non solo ai fondi a
capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma
in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.