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fondi preesistenti. In alcune sentenze di legittimità si sostiene che, per varie ragioni, non si
applicherebbe a determinate categorie di fondi preesistenti (a prestazioni definite, a capitalizzazione
collettiva). Ma questa è un'altra questione che attiene al quarto argomento e che verrà in quella sede
esaminata.
20. Infondato è poi l'argomento, basato sullo statuto del fondo in esame, che consentirebbe il
trasferimento delle sole somme pagate dal lavoratore. A prescindere dalla notevole ambiguità della
previsione statutaria, tutt'altro che precisa nel disciplinare l'ipotesi del trasferimento da un fondo ad
un altro, deve sottolinearsi che l'art. 10 detta una norma imperativa che riguarda proprio gli statuti.
Tale norma infatti sancisce che "lo statuto" del fondo "deve" consentire le tre opzioni. L'interprete
non può trasformare un obbligo di conformazione in una mera facoltà, consentendo agli statuti di
non rispettare il precetto dell'art. 10, né può consentire compressioni del diritto alla minima parte
costituita dai soli contributi versati dal lavoratore.
21. Ininfluente è l'argomento relativo alla natura giuridica della contribuzione, perché l'art. 10
prevede la portabilità a prescindere dalla natura retributiva o previdenziale dei contributi. E del
resto, se vi fosse un'incompatibilità logico-sistematica tra natura previdenziale della contribuzione e
diritto al riscatto o alla portabilità della stessa, non potrebbe essere riscattabile, né trasferibile
neanche la parte della contribuzione a carico del lavoratore.
22. L'argomento di rilievo è quello che è oggetto del contrasto all'interno della giurisprudenza della
Corte, sul quale si devono quindi esprimere le Sezioni unite. Esso concerne l'applicabilità o meno
della previsione dell'art. 10 non in generale ai fondi preesistenti alla riforma, ma specificamente ai
fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva.
23. Per affrontare la questione è opportuno ricostruire i lineamenti del sistema previdenziale
complementare e precisare alcune nozioni.
24. I sistemi pensionistici (tanto obbligatori che complementari) si articolano in forme diverse sotto
vari profili. Si diversificano in ragione dei meccanismi di gestione delle risorse, distinguendosi in
sistemi a ripartizione e sistemi a capitalizzazione. Nel primo tipo, non vi sono riserve mobiliari o
immobiliari: i contributi dei lavoratori attivi vengono utilizzati per pagare le pensioni in corso. Nel
secondo i contributi, accantonati ed investiti, vengono utilizzati per pagare la pensioni, vi è un
rapporto diretto tra contribuzione e prestazione, rapporto che viene modulato diversamente a
seconda che la capitalizzazione sia individuale o collettiva.
25. I sistemi si distinguono poi in relazione alla determinazione delle prestazioni pensionistiche,
ripartendosi tra sistemi a prestazione definita e a contribuzione definita: nei primi (prestazione
definita) la prestazione finale è fissa, mentre la contribuzione varia in ragione di calcoli demografici
ed attuariali, che in proiezione futura determinano l'ammontare delle contribuzioni. Nei secondi
(contribuzione definita) le contribuzioni da versare sono fisse mentre varia la prestazione finale che
dipende dalla gestione finanziaria del fondo.
26. Le riforme del '92 e del '95 hanno spostato il sistema pensionistico italiano, nel suo complesso,
verso meccanismi a capitalizzazione. Tendenzialmente la pensione si forma in base alla
contribuzione versata nel corso della vita lavorativa. La previdenza integrativa prima della riforma
del '92-93 era in larga parte basata su fondi a ripartizione ed a prestazione definita. La riforma del
'92 indirizzò anche il sistema della previdenza complementare verso modalità a capitalizzazione.
27. Un ulteriore tratto caratterizzante di questo intervento sulla previdenza complementare fu
l'affermazione del diritto alla portabilità della posizione previdenziale complementare da un fondo
ad un'altro. L'art. 10 del decreto legislativo del '92 introdusse tale diritto (solo) per i lavoratori che a
causa del venir meno del rapporto di lavoro avessero perso la possibilità di essere iscritti al fondo,
senza aver ancora maturato il diritto alla pensione (c.d. portabilità occasionata). Interventi normativi
successivi (legge n. 335 del 1995, d.lgs. n. 47 del 2000) ampliarono tale possibilità riconoscendo la
'facoltà' del lavoratore di chiedere il riscatto o il trasferimento da un fondo ad un altro a prescindere
dal verificarsi di quella specifica occasione, ma semplicemente in presenza di un numero minimo di
anni di adesione al fondo di provenienza, progressivamente ridotto dalle varie norme susseguitesi
nel tempo (portabilità volontaria).