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Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 14 gennaio 2015, n. 477 – Pres. Roselli – Rel.
Curzio
Ragioni della decisione
1. Il Dott. S.C. lavorò alle dipendenze della Banca Nazionale delle Comunicazioni spa dal 1
settembre 1995 al 30 settembre 1995 e dal 1 ottobre 1995 al 12 dicembre 1997 alle dipendenze del
l'Istituto San Paolo di Torino spa, che aveva incorporato la Banca Nazionale delle Comunicazioni.
2. Quale dipendente di questi istituti bancari fu iscritto al Fondo di previdenza aggiuntiva per il
personale della Banca Nazionale delle Comunicazioni e poi al Fondo pensione per il personale già
dipendente della BNC presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino. Il 12 dicembre 1997 si dimise
e vennero meno i requisiti per riscrizione al Fondo.
3. Chiese che la sua posizione previdenziale venisse trasferita alla Cassa Interaziendale di
previdenza del personale impiegatizio delle società del gruppo IMI (CASPIE). Il Fondo pensioni
BNC trasferì i contributi versati dal lavoratore, ma non anche quelli versati dal datore di lavoro pari
a 9/10 dell'intera contribuzione.
4. Il Dott. S. convenne in giudizio il Fondo, chiedendo al giudice del lavoro del Tribunale di Roma
di ordinare il trasferimento dei contributi versati dal datore di lavoro, maggiorati di interessi legali,
al fine ricostituire l'intera posizione previdenziale individuale. Il giudice rigettò la domanda.
5. Il Dott. S. propose appello, che venne respinto dalla Corte d'appello di Roma. La Corte ritenne
che la domanda non potesse essere accolta, interpretando gli artt. 13 e 14 dello Statuto del Fondo
nel senso che riconoscevano il diritto dell'iscritto che cessasse dal rapporto con l'Istituto di chiedete
la restituzione dei contributi pagati dallo stesso maggiorati degli interessi oppure, in alternativa, il
trasferimento presso altro regime previdenziale, ma non consentisse la restituzione o il
trasferimento anche dei contributi versati dal datore di lavoro. La Corte dichiarò inammissibile
l'eccezione relativa alla mancata approvazione dello Statuto sollevata dall'appellante,
considerandola eccezione nuova proposta per la prima volta soltanto in appello. Rigettò comunque
l'appello affermando che "i contributi in questione non avevano natura retributiva, ma
previdenziale; che l'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 non ha immediata efficacia precettiva; che il
Fondo convenuto è un fondo chiuso, cioè non aperto all'adesione di nuovi iscritti dopo l'entrata in
vigore dell'art. 10 cit. ed è un fondo a prestazioni definite non legate all'entità dei contributi versati,
i quali non affluiscono su posizioni individuali, ma per mutualità generale". Richiamando Cass.
6043 e 7595 del 2008, la Corte d'appello concluse nel senso che a questo genere di fondi non si
applica l'art. 10 d.lgs. 123 del 1993, bensì le norme fissate dalle parti costituenti il Fondo ed entro il
limiti previsti dal d.lgs. 252 del 2005.
6. Il Dott. S. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Fondo pensione
complementare per il personale del Banco di Napoli si è difeso con controricorso.
7. Con ordinanza interlocutoria del 28 gennaio 2014 la Sezione lavoro, rilevando che sulla
questione oggetto della controversia sussistono all'interno della Corte di cassazione orientamenti
diversi, ha rimesso la causa al Primo Presidente, che l'ha assegnata alle Sezioni unite.
8. All'udienza dinanzi alle Sezioni unite entrambe le parti hanno depositato memorie e discusso la
controversia.
9. La questione su cui si è determinato il contrasto concerne la portabilità o meno della intera
posizione previdenziale del dipendente, comprensiva non solo dei contributi versati dal lavoratore,
ma anche di quelli versati dal datore di lavoro, in caso di cessazione dal servizio senza che il
dipendente abbia maturato il diritto alla pensione complementare, quando il Fondo pensionistico
non sia un fondo a capitalizzazione individuale.
10. Prima di esaminare le posizioni in dissenso e i relativi argomenti è opportuno ricostruire il
quadro normativo.
11. Il sistema pensionistico, come è noto, si divide in due grandi settori: la previdenza obbligatoria e
quella complementare. La previdenza integrativa o complementare si è progressivamente affiancata