Pagina 862 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale,
notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli
approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione
per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”.
Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra,
in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu “Link Utili” –> opzione
“Varie” -> “Bacheca Sindacale”.
NEI CASI DI RICHIESTA DA PARTE DEL LAVORATORE,
L’AZIENDA DEVE PROCEDERE AL TRASFERIMENTO, PRESSO ALTRO
FONDO PENSIONE, DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE ANCHE NEI CASI DI
FONDI A CAPITALIZZAZIONE COLLETTIVA A RIPARTIZIONE E/O CON
PRESTAZIONE DEFINITA
Con la recente Sentenza della Corte di Cassazione, riunita a sezioni congiunte, è stato chiarito che
la portabilità della
posizione previdenziale
, dettata dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 124/1993,
si applica anche ai Fondi Pensione
preesistenti all’entrata in vigore della Legge Delega del 15 novembre 1992 quali che siano le loro caratteristiche,
quindi anche ai fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e con prestazione definita
.
Infatti, con la Sentenza emessa in data 14 gennaio 2015 (n. 477) la Suprema Corte – ribaltando totalmente i precedenti giudizi
di primo e secondo grado – ha deciso di accogliere il ricorso di un Lavoratore che aveva chiesto, a seguito di dimissioni
dall’Istituto bancario dove lavorava, il trasferimento della propria posizione previdenziale presso altro Fondo Pensione.
Nel caso esaminato dai Giudici di Cassazione, il Fondo Pensione cui era iscritto il Dipendente trasferì solo i contributi versati
dal Lavoratore e non anche quelli versati dal Datore di lavoro. Il Fondo Pensione giustificò la suddetta decisione,
interpretando la previsione legislativa in materia di portabilità della posizione previdenziale (art. 10 del D. Lgs. n. 124/1993)
come non applicabile ai Fondi a ripartizione (con tale sistema i contributi versati sono utilizzati anche per liquidare le
prestazioni previdenziali in corso), a capitalizzazione individuale o collettiva (i contributi versati sono accantonati per
liquidare la propria prestazione) ed a prestazione definita (la prestazione previdenziale finale è fissata in anticipo).
Ad ulteriore supporto di tale interpretazione, si fece riferimento anche a precedenti Sentenze della stessa Corte di Cassazione
che affermarono, tra l’altro, che
“i fondi
a ripartizione sono caratterizzati dalla suddivisione dei contributi raccolti sotto
forma di prestazioni previdenziali e senza formazione di riserve finanziarie, sicché, dall’immediata applicazione di
disposizioni
(esempio art. 10 del Decreto Legislativo n. 124/1993 - portabilità)
che alterano la determinazione delle
prestazioni previdenziali, possono derivare squilibri finanziari della gestione”.
Ebbene, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, esaminando il suddetto caso e accogliendo le ragioni del
Lavoratore ricorrente, hanno dichiarato non convincenti le tesi dell’inapplicabilità della disciplina della portabilità,
addotte dal Fondo Pensione che trasferì solo la somma dei contributi versati dal Lavoratore. Gli stessi Magistrati
hanno anche chiarito che il Legislatore nel 1993 ha inteso riconoscere la portabilità a tutti i Fondi Pensione, nuovi e
preesistenti, indipendentemente dai sistemi di gestione degli stessi Fondi. Tale precisa volontà legislativa, sempre
secondo la Suprema Corte, si spiega anche con la necessità d’incentivare i “più elevati livelli di copertura
previdenziale” e di consentire ai Lavoratori di non subire, anche a causa “della crescente mobilità occupazionale che
caratterizza il mercato del lavoro”, gravi contraccolpi di tipo previdenziale.