5.3. – Con il terzo motivo ed in subordine ai primi due N. deduce l’omesso esame della domanda
subordinata con cui aveva richiesto di annullare il licenziamento per l’erronea applicazione dei criteri di
scelta indicati. Sarebbe, dunque, violato l’art. 112 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza.
5.4. – Individuato un passo della sentenza che, in ipotesi, potrebbe dar corpo ad una motivazione di rigetto
della detta domanda subordinata, parte ricorrente deduce il vizio di omessa o quantomeno insufficiente
motivazione derivante dall’omesso espletamento dei mezzi istruttori che pure parte attrice aveva
ritualmente dedotto.
6. – Il ricorso è fondato.
L’art. 4, c. 9, della L. 23.07.91 n. 223 prevede che, all’esito dell’esame congiunto tra datore ed OO.SS. delle
cause che hanno determinato l’eccedenza di personale, raggiunto l’accordo sindacale circa il numero dei
lavoratori da licenziare, il datore può recedere dal rapporto di lavoro intrattenuto con i dipendenti ritenuti
in eccedenza. Contestualmente alla comunicazione dei recessi (secondo il testo della norma applicabile
ratione temporis), il datore deve comunicare per iscritto l’elenco dei lavoratori licenziati (recante l’analitica
descrizione della posizione soggettiva di ognuno e le modalità con cui sono applicati i criteri di scelta)
all’Ufficio regionale LMO, alla Commissione regionale per l’impiego ed alle organizzazioni sindacali che
hanno ricevuto la comunicazione di apertura della procedura di mobilità ed hanno partecipato all’incontro
per l’esame congiunto.
Nella pratica la comunicazione è accompagnata da una modulistica elaborata dai competenti uffici regionali
(modelli mob/1, mob/2, mob/3), su cui il datore annota tutte le indicazioni previste dalla norma di legge.
7. – La giurisprudenza di legittimità ritiene che la comunicazione di cui all’art. 4, c. 9, nel momento in cui fa
obbligo al datore di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei
lavoratori da licenziare, intende consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi
amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione di collocamento in mobilità e la rispondenza agli
accordi raggiunti. A tal fine non è, dunque, sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e
la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un
meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, mentre è necessario controllare se tutti i
dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo
luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati
correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l’individuazione dei dipendenti da licenziare
(v., da ultimo, Cass. 10.07.13 n. 17119, nonché Cass. 6.06.11 n. 12196, Cass. 16.02.10 n. 3603, Cass.
19.12.08 n. 29831).
8. – L’applicazione di tale principio di diritto, cui aderisce l’odierno Collegio giudicante, comporta che il
giudicante proceda ad analitico riscontro del contenuto della comunicazione scritta e delle indicazioni
richieste dalla norma di legge, verificando se esiste la puntuale indicazione (secondo l’esplicita
formulazione dell’art. 4, c. 9) dei criteri di scelta, così come indicati dal successivo art. 5, c. 1, della stessa
legge n. 223 (che richiama i criteri delineati dai contratti collettivi, oppure, in mancanza, i criteri dei carichi
di famiglia, dell’anzianità, delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative). In altre parole, il giudice deve
verificare se le indicazioni contenute nella comunicazione abbiano effettiva rispondenza con il modello
indicato dalla normativa collettiva o con il modello indicato dalla legge e se i meccanismi operativi indicati
portino effettivamente all’individuazione concreta dei licenziati, sulla base dei parametri assegnati ai vari
criteri e dell’ordine di priorità fra i criteri stessi, in modo da pervenire ad una graduatoria dei lavoratori
interessati sulla base di punteggi assegnati.