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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 febbraio 2014, n. 2298
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Piacenza N.C. chiedeva fosse dichiarata l’inefficacia del licenziamento
intimatogli in data 3.05.05 da M.A. s.p.a. nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi
della L. 23.07.1991 n. 223.
Sosteneva l’attore che i prospetti allegati alla comunicazione scritta inviata dal datore all’Ufficio regionale
LMO ai sensi dell’art. 4, c. 9, della stessa legge non consentivano di verificare la correttezza
dell’applicazione dei criteri di scelta di cui al successivo art. 5, c. 1. In subordine, chiedeva che fosse
dichiarata la illegittimità del recesso per violazione dei criteri di scelta concordati tra il datore e le OO.SS.
all’esito della fase di consultazione sindacale della procedura di licenziamento collettivo.
2 – Ritenuta dal Tribunale illegittima la procedura per genericità della comunicazione prevista dall’art. 4, c.
9, e dichiarata l’inefficacia del licenziamento, con condanna del datore al risarcimento del danno,
proponeva appello M.A. assumendo che nei documenti trasmessi alle OO.SS. erano puntualmente indicati
sia i criteri di scelta che le modalità di applicazione degli stessi.
3. – La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 15.12.10 accoglieva l’impugnazione, rilevando che il
modello MOB/2 (allegato alla comunicazione ex art. 4, c. 9) conteneva indicazione sufficiente dei criteri per
l’individuazione dei lavoratori da licenziare e delle relative modalità applicative. Non essendo neppure
dimostrato che il punteggio applicato ai singoli lavoratori non corrispondeva ai criteri in questione, la Corte
rigettava la domanda.
4.- Il N. propone ricorso per cassazione con memoria; risponde con controricorso M.A. s.p.a.
Motivi della decisione
5. – Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso.
5.1. – Violazione dell’art. 4, c. 9, della 1. 23.07.91 n. 223, sostenendo che la Corte d’appello ha
erroneamente escluso che il citato mod. MOB/2 contenesse sufficienti elementi di valutazione, nonostante
non recasse l’indicazione dei punteggi attribuiti al N. né gli elementi per ricavarli, sia con riferimento alle
esigenze aziendali sia con riferimento all’anzianità ed ai carichi di famiglia, con impossibilità quindi di
comparazione delle differenti situazioni personali. Secondo il giudice sarebbe sufficiente l’indicazione
generica delle esigenze tecnico produttiva e dei criteri ordinari di legge (anzianità e carico familiare), oltre
le percentuali di ripartizione per ciascun criterio e l’indicazione del punteggio assegnato a ciascuno di essi.
Invece, la norma di legge nel richiedere la puntuale indicazione delle modalità con cui sono applicati i criteri
di scelta, ha l’obiettivo di consentire a tutti i lavoratori di controllare la correttezza dell’operazione di
selezione e la rispondenza agli accordi raggiunti, di modo che l’omissione della concreta indicazione delle
modalità di assegnazione dei punteggi impedirebbe ogni verifica al riguardo.
5.2. – Carenza di motivazione a proposito dell’indicazione dei criteri di scelta contenuti nella comunicazione
ex art. 4, c. 9, della legge n. 223, in quanto l’affermazione che l’indicazione stessa consenta di individuare le
concrete modalità attuative dei criteri in questione risulterebbe contraddittoria. I criteri sono infatti indicati
in termini solo astratti e, quindi, non contengono (né consentono di risalire al) le concrete modalità della
loro applicazione.