Il giudice di merito si è sottratto a questo compito, effettuando una verifica solo parziale quanto formale
delle modalità di selezione, limitandosi ad un esame esterno del modello Mob/2, recante le modalità di
selezione dei lavoratori, ma senza verificare se le indicazioni ivi contenute consentano effettivamente la
redazione di una graduatoria.
9. – Fondati i primi due motivi del ricorso ed assorbiti il terzo ed il quarto, il ricorso deve essere accolto e la
sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a
nuovo esame effettuando gli accertamenti indicati al capo che precede. Lo stesso giudice provvederà alla
regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i motivi primo e secondo e, dichiarati assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla
Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di
legittimità.