Pagina 790 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale,
notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli
approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione
per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”.
Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra,
in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu “Link Utili” –> opzione
“Varie” -> “Bacheca Sindacale”.
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Sentenza n. 4894 del 4 marzo 2014,
confermando il giudizio della Corte di Appello di Milano, ha dichiarato la legittimità del
licenziamento di un dipendente (quadro direttivo) che fruiva dei tre giorni di permesso
mensili per l’assistenza al familiare disabile, in quanto lo stesso utilizzava i permessi
per scopi diversi da quelli previsti dalla legge 104/92 e successive modificazioni.
Nello
specifico, il dipendente di cui trattasi approfittava dei tre giorni di permessi di cui alla
legge 104/92 per effettuare viaggi di vacanza con amici.
La Suprema Corte ha evidenziato come – nella fattispecie – la condotta del
Lavoratore dipendente sia contraria alla buona fede. Infatti l’utilizzo per scopi
diversi, da quelli previsti dalla normativa in materia di assistenza a propri
familiari disabili e/o infermi, è palesemente lesivo degli interessi dell’Azienda
che, tra l’altro, è costretta a privarsi di una prestazione lavorativa e dell’INPS
che deve corrispondere l’indennità sostitutiva della retribuzione spettante al
lavoratore.
La Cassazione ha sentenziato, pertanto, che tale comportamento è illegittimo e
giustifica l’interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa e, più precisamente, per
il venir meno del reciproco rapporto fiduciario tra il Datore di lavoro e il proprio
dipendente.