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l’applicazione delle disposizioni in oggetto anche alle forme sostitutive dell’AGO,
gestite da enti privati o privatizzati (l’Inpgi in primo luogo).
D.
Procedure amministrative
Il comma 3 dell’articolo 4 afferma che “allo scopo di dare efficacia all’accordo di cui al
comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS,
accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della
solvibilità in relazione agli obblighi”.
La domanda, successiva alla stipula dell’accordo tra datore di lavoro e rappresentanze
sindacali, ovvero dell’accordo di cui all’articolo 4 della legge n. 223/1991, dovrà essere
presentata all’Inps, con le modalità definite dall’Istituto, comprensiva della lista dei
lavoratori coinvolti.
Su tale lista l’Istituto svolgerà le attività di verifica dei requisiti soggettivi in capo al
datore di lavoro ed al lavoratore: con riferimento a questi ultimi, in particolare, l’Inps
emetterà l’estratto conto certificato, validando le singole posizioni individuali e
calcolando, in relazione ad ognuna, l’importo iniziale della prestazione e l’onere
connesso con la contribuzione figurativa ad essa correlata. L’accertamento della
mancanza dei requisiti soggettivi, in capo ad uno o più lavoratori coinvolti, comporta
l’invalidazione dell’accordo, salvo conferma da parte delle medesime parti stipulanti.
L’accordo può inoltre prevedere che la cessazione del rapporto di lavoro (ed il
conseguente accesso alla prestazione di importo pari al trattamento di pensione fino a
quel momento maturato) si produca al raggiungimento dei requisiti soggettivi
(raggiungimento entro quattro anni dei requisiti per minimi per il pensionamento, di
vecchiaia o anticipato).
L’Inps comunicherà inoltre al datore di lavoro l’importo complessivo dell’onere, ai fini
della presentazione di una idonea fideiussione bancaria
a garanzia della solvibilità.
Qualora i lavoratori coinvolti maturino i requisiti per l’accesso alla prestazione in anni
diversi, l’importo complessivo sarà comunicato annualmente, in relazione ai singoli
contingenti annuali.
A seguito della validazione dei requisiti soggettivi (in capo al datore di lavoro ed al
lavoratore) da parte dell’Inps, il datore di lavoro sarà obbligato alla presentazione di una
idonea fideiussione bancaria; tale presentazione è condizione di efficacia dell’accordo
nei confronti dei lavoratori coinvolti. Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di
prestazione della fideiussione nel caso in decida di effettuare il versamento della
provvista in unica soluzione.