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altri istituti, la media dei dipendenti sarà calcolata con riferimento al semestre
precedente la data di stipula dell’accordo. Andranno computati i dipendenti di
qualunque qualifica, con l’esclusione degli apprendisti, dei lavoratori con contratto di
inserimento lavorativo o con contratto di reinserimento.
C.
Requisiti dei lavoratori coinvolti
Quanto ai requisiti dei lavoratori coinvolti, il comma 2 prevede che questi debbano
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei
quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Tale requisito sarà verificato dall’Inps e sarà condizione per la validità della cessazione
del rapporto di lavoro. Nel caso di accordo con adesione del lavoratore, infatti,
quest’ultima sarà resa invalida dalla mancata sussistenza dei presupposti. Qualora,
invece, ci si trovi nell’ipotesi di accordo nell’ambito di una procedura di licenziamento
collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, sarà il coinvolgimento del
lavoratore nella procedura ad essere inficiato.
Il raggiungimento, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, dei
requisiti per il pensionamento, andrà verificato con riferimento alle regole vigenti al
momento della cessazione del rapporto di lavoro, comprensive degli adeguamenti
all’incremento della speranza di vita residua, secondo la previsione effettuata con
riferimento allo scenario demografico Istat (centrale, base 2007) nella relazione tecnica
al disegno di legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché
degli eventuali maggiori adeguamenti previsti dai decreti direttoriali attuativi dell’art.
12, comma 12-bis, del decreto-legge 78/2010 (convertito nella legge 122/2010) tempo
per tempo adottati, fermo restando che la prestazione in questione non può in ogni caso
oltrepassare la durata di 48 mesi.
Con riferimento alle gestioni pensionistiche interessate dalla norma, va specificato che il
carattere generale delle disposizioni commentate ne implica la riferibilità – fatto salvo
quanto previsto dall’art. 1, commi 7 e 8, della legge 92/2012 relativamernte
all’applicazione delle disposizioni in questione ai dipendenti della pubblica
amministrazione – ai soggetti le cui prestazioni pensionistiche debbano essere liquidate
a carico di qualsiasi gestione dell’Inps (ivi comprese quelle confluite in Inps a seguito
della incorporazione di Inpdap ed Enpals di cui all’articolo 21 del decreto legge n.
201/2011). In aggiunta, il comma 7-
bis
, nell’affermare che “le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a
carico di forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria”, estende