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Conclusa la fase di verifica da parte dell’Inps, il lavoratore, cui sarà comunicata
l’importo iniziale della prestazione, dovrà accettare la prestazione stessa.
Con riferimento alle fasi sopra descritte, vale la pena di specificare che gli adempimenti
a carico del datore di lavoro costituiscono sempre condizione di efficacia dell’accordo
collettivo. Nei casi di cui al punto A.2. il mancato rispetto dell’accordo da parte del
datore di lavoro inficerà la legittimità del licenziamento collettivo.
L’accettazione da parte del lavoratore costituisce condizione della cessazione del
rapporto di lavoro esclusivamente nei casi (di cui ai punti A.1 e A.3) nei quali
l’adesione individuale all’accordo è parte della fattispecie. Nel caso di cui al punto A.2.
la cessazione del rapporto di lavoro si produce per effetto del licenziamento, secondo
quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, della legge n. 223/1991, e l’accettazione da
parte del lavoratore riguarda esclusivamente la scelta tra la prestazione in oggetto e le
altre prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Direttore Generale
per le politiche attive e passive del lavoro
(f.to Salvatore Pirrone)