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all’articolo 5, comma 4, della legge 223/1991, è da ritenere che il legislatore si riferisca
non già al contributo di ingresso alla mobilità (in relazione al quale non vi sarebbe
alcun obbligo, data la mancata corresponsione dell’indennità) quanto alle somme
corrisposte, in apertura della procedura di mobilità, a titolo di anticipazione del
contributo stesso (secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge
223/1991).
La medesima norma si premura di precisare che non trova comunque applicazione
l’articolo 2, comma 31, della legge stessa, ossia l’obbligo di corrispondere il contributo
previsto per la cessazione del rapporto di lavoro: il diritto alla prestazione pari alla
pensione sostituisce infatti anche il diritto all’ASpI ed il conseguente venir meno
dell’obbligo al versamento del contributo di compartecipazione al finanziamento della
stessa.
In virtù della finalità della norma, volta a consentire una uscita anticipata dal mercato
del lavoro, e come espressamente stabilito dal citato comma 7-ter, ai lavoratori licenziati
in base all’accordo non si applica il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni
effettuate dal medesimo datore di lavoro nei sei mesi successivi al licenziamento.
A.3.
Processi di riduzione di personale dirigente
L’ultima fattispecie prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 92 si riferisce al caso
in cui l’accordo sulla prestazione di importo pari al trattamento di pensione si collochi
nell’ambito di processi di riduzione del personale dirigente. L’individuazione di una
ulteriore fattispecie da parte della norma è finalizzata in questo caso a precisare che in
tal caso l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella “stipulante il
contratto collettivo di lavoro della categoria”, a prescindere dalla rappresentatività della
stessa presso il datore di lavoro coinvolto.
Se si prescinde da tale precisazione, la fattispecie sembra in tutto e per tutto analoga a
quella già illustrata al punto A.1, onde anche in questo caso si darà luogo ad una
fattispecie a formazione progressiva, con l’adesione del lavoratore all’accordo siglato
dal datore di lavoro.
B.
Requisiti dei datori di lavoro
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4, la disciplina in oggetto si applica
ai datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti. Da un primo
punto di vista si può pertanto osservare che non rileva la qualità di impresa del datore di
lavoro, potendo interessare anche i datori di lavoro che non rivestano tale qualità. Con
riferimento al numero di dipendenti, in analogia a quanto previsto con riferimento ad