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A.
Fattispecie previste
Il comma 1 prevede dunque tre distinte fattispecie, come di seguito individuate.
A.1.
Incentivo all’esodo mediante accordo aziendale
La prima fattispecie si riferisce al caso in cui, in presenza di eccedenze di personale, il
datore di lavoro stipuli un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale. Tale accordo, anche nel caso in cui individui, in via
diretta o indiretta, i lavoratori coinvolti, assumerà valore vincolante nei confronti dei
singoli dipendenti solo a seguito dell’accettazione da parte dei medesimi. A ciò infatti
conduce l’espressione testuale della norma, secondo cui l’accordo è finalizzato ad
“incentivare” l’esodo dei lavoratori più anziani. Si tratta pertanto di una fattispecie a
formazione progressiva, che si compone di un accordo tra le due parti (il datore di
lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali) e della successiva adesione da parte del
lavoratore; la cessazione del rapporto di lavoro sarà pertanto frutto di una risoluzione
consensuale.
A.2.
Accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223
La seconda fattispecie, introdotta dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, si riferisce
al caso in cui la stessa prestazione – di importo pari al trattamento di pensione che
spetterebbe in base alle regole vigenti – sia oggetto di accordi sindacali nell’ambito di
procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In questo caso il
legislatore prevede semplicemente che la procedura di licenziamento collettivo, di cui
agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, possa sfociare in un accordo (con le
rappresentanze sindacali aziendali) che preveda l’impegno del datore di lavoro a farsi
carico dei costi legati alla prestazione in questione. È evidente che in questo caso il
criterio di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 223 sarà costituito dalla
prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (da raggiungere
comunque entro 4 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro). A seguito
dell’accordo, la procedura di licenziamento collettivo procederà secondo il suo iter
naturale con l’unica differenza che il licenziamento darà luogo in tal caso non alla
mobilità, bensì alla corresponsione della prestazione di importo pari al trattamento di
pensione fino a quel momento maturato.
Per questa fattispecie è inoltre previsto – al comma 7-
ter
– che il datore di lavoro possa
procedere al recupero delle somme pagate “ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della
legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati”. Nonostante il richiamo