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Sottolineando l’essenziale ruolo della famiglia nell’assistenza e nella
socializzazione del soggetto disabile (
ex plurimis
sentenza n. 233 del 2005, che si
richiama a principi già affermati sin dalle sentenze n. 215 del 1987 e n. 350 del 2003), la
Corte vuol mettere in rilievo che una tutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre alle
necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l’inserimento sociale e,
soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana.
4.– Alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sin qui esposta, della
ratio
legislativa che ne è emersa e, soprattutto, dei principi costituzionali che il congedo
straordinario concorre ad attuare, consegue la fondatezza della prospettata questione di
legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n.151 del 2001, nella parte in
cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto
l’affine di terzo grado convivente – nonché, per evidenti motivi di coerenza e
ragionevolezza, gli altri parenti e affini più prossimi all’assistito, comunque conviventi
ed entro il terzo grado – in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti degli altri soggetti indicati dalla legge secondo un ordine di priorità, idonei a
prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, per violazione degli artt. 2,
3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost.
La limitazione della sfera soggettiva attualmente vigente può infatti pregiudicare
l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia
disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso. La dichiarazione di
illegittimità costituzionale è volta precisamente a consentire che, in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella
disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito,
un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle
esigenze di cura dell’assistito, sospendendo l’attività lavorativa per un tempo
determinato, beneficiando di un’adeguata tranquillità sul piano economico.
D’altra parte occorre ricordare che il congedo straordinario di cui si discute è
fruibile solo per l’assistenza alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità
debitamente accertata ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 104 del 1992, cioè a quelle
che presentano una minorazione tale da «rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».
Infine, non è superfluo rammentare che il legislatore ha già riconosciuto il ruolo
dei parenti e degli affini entro il terzo grado proprio nell’assistenza ai disabili in