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i più noti strumenti dell’erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici
economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra
congiunti.
Sotto il secondo profilo, il congedo straordinario di cui si discute, benché fosse
originariamente concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di
figli portatori di handicap grave e sia tuttora inserito in un testo normativo dedicato alla
tutela e al sostegno della maternità e della paternità (come recita il titolo del d.lgs. n.
151 del 2001), ha assunto una portata più ampia. La progressiva estensione del
complesso dei soggetti aventi titolo a richiedere il congedo, operata soprattutto da
questa Corte, ne ha dilatato l’ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, per
ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili, e ancora, in altra direzione,
i rapporti tra coniugi o tra fratelli.
Al fine di adeguare le misure di assistenza alle emergenti situazioni di bisogno e
alla crescente richiesta di cura che origina, tra l’altro, dai cambiamenti demografici in
atto, questa Corte ha ritenuto che il legislatore avesse illegittimamente trascurato quelle
situazioni di disabilità che si possono verificare in dipendenza di eventi successivi alla
nascita o in esito a malattie di natura progressiva o, ancora, a causa del naturale decorso
del tempo. Anche per tali situazioni, come nel caso di figli portatori di handicap, vale il
principio che la cura della persona disabile in ambito familiare è in ogni caso preferibile
e, ciò che più rileva, più rispondente ai principi costituzionali, indipendentemente
dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito (sentenza n. 158 del 2007).
Nella sua formulazione attuale, dunque, il congedo straordinario di cui all’art. 42,
comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile per l’assistenza delle persone portatrici di
handicap grave, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul
riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni
di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce
esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost.
3.5.– Del resto, tale evoluzione si pone in linea con i principi affermati nella
giurisprudenza di questa Corte, la quale ha da tempo chiarito che la tutela della salute
psico-fisica del disabile postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di
sostegno delle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei
soggetti portatori di
handicap
» (sentenze n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del
2005), tra cui rientra anche il congedo in esame.